(1) UNA società deve dare comunicazione al Cancelliere, nella forma prescritta, il pagamento o la soddisfazione piena da ogni accusa registrati ai sensi del presente Capo entro un termine di trenta giorni dalla data di pagamento o di soddisfazione e le disposizioni del comma (1) del comma 77 è, quanto più possibile, applicare un segno determinato ai sensi della presente sezione.
A condizione che in caso di una società pubblica IFSC specificata , il Registrar può, su richiesta della società, consentire che tale registrazione sia effettuata entro un periodo di trecento giorni da tale creazione dietro pagamento di tali tasse aggiuntive come possono essere prescritte.
A condizione che in caso di una società privata IFSC specificata, il Registrar può, su richiesta della società, consentire che tale registrazione sia effettuata entro un periodo di trecento giorni da tale creazione dietro pagamento di tali tasse aggiuntive come possono essere prescritte.
A condizione che il Registrar possa, su richiesta della società o del titolare della carica, consentire che tale intimazione di pagamento o soddisfazione sia effettuata entro un termine di trecento giorni da tale pagamento o soddisfazione sul pagamento di tali tasse aggiuntive eventualmente prescritte.
(2) Il Cancelliere, al ricevimento dell’intimazione ai sensi del comma (1), causa una comunicazione che deve essere inviata al titolare della carica di chiamare su di lui per mostrare la causa entro un tempo non superiore a quattordici giorni, come specificato in tale comunicazione, perché il pagamento o la soddisfazione in full non dovrebbe essere registrato come comunicato all’ufficiale di stato civile, se la causa non è dimostrato, dal titolare della carica, il Cancelliere dell’ordine che un memorandum di soddisfazione deve essere iscritto nel registro degli oneri tenuto da lui sotto la sezione 81 e informano le società che l’ha fatto:
A condizione che l’avviso di cui alla presente sottosezione non sia richiesto di essere inviato, nel caso in cui l’intimazione al Cancelliere in tal senso sia nella forma specificata e firmata dal titolare della carica.
(3) Se viene dimostrata una causa, il cancelliere registra una nota in tal senso nel registro degli oneri e ne informa la società.
(4) Nulla in questa sezione si ritiene che pregiudichi i poteri del cancelliere di effettuare un’iscrizione nel registro degli oneri ai sensi della sezione 83 o altrimenti che al ricevimento di un’intimazione da parte della società.