21. (1) I compiti di un organo di gestione comune sono i seguenti:
per mantenere e gestire correttamente l’edificio o il terreno destinato alla suddivisione in parcelle e la proprietà comune, e mantenerlo in uno stato di buona e riparabile;
per determinare e imporre le Accuse di essere depositato nel conto di manutenzione ai fini di una corretta manutenzione e gestione degli edifici o terreni destinati suddivisione in lotti e la proprietà comune;
per determinare e imporre il contributo a fondo perduto per essere depositato in conto ammortamento al fine di soddisfare le effettive o previste spese specificato ai sensi del comma 24(2);
per effetto di assicurazione secondo la presente Legge o di assicurazione contro tali rischi diversi come il pacco proprietari possono con apposita deliberazione diretto;
per rispettare alcun preavviso o ordine il locale autorità o un’autorità pubblica competente che richiede l’abbattimento di qualsiasi fastidio sulla proprietà comune, o l’ordine di riparazioni o di altre lavoro da fare per il rispetto della proprietà o di altri miglioramenti per la proprietà comune;
per preparare e mantenere un registro di tutti i pacchi proprietari di edifici o terreni destinati suddivisione in lotti;
per garantire che i conti necessari per essere gestiti dal comune organo di gestione di cui alla presente Legge sono oggetto di revisione e di fornire rendiconti finanziari per le informazioni ai propri membri;
per far rispettare le leggi; e
per fare altre cose, come può essere opportuno o necessario per la corretta manutenzione e gestione degli edifici o terreni destinati suddivisione in lotti e la proprietà comune.
I poteri dell’organo di gestione comune sono i seguenti:
per raccogliere le Accuse da il pacco proprietari in proporzione alle quote allocate unità dei rispettivi pacchi;
per raccogliere il contributo a fondo perduto dal pacco proprietari;
di autorizzare la spesa per la realizzazione la manutenzione e la gestione degli edifici o terreni destinati suddivisione in lotti e la proprietà comune;
per recuperare da qualsiasi pacco proprietario qualsiasi somma spesa dall’organismo unitario di gestione nel rispetto di quel pacco in conformità con qualsiasi comunicazione o ordine di cui al paragrafo (1)(e);
per l’acquisto, il noleggio o altrimenti acquisire beni mobili per l’uso con il pacco proprietari in connessione con il loro godimento della proprietà comune;
impiegare o organizzare e garantire i servizi di qualsiasi persona o agente di svolgere la manutenzione e la gestione della proprietà comune dell’edificio o terreni destinati suddivisione in lotti;
fatto salvo il comma 32(3), per apportare ulteriori statuto per la corretta manutenzione e gestione degli edifici o terreni destinati suddivisione in lotti e la proprietà comune; e
di fare tutte le cose ragionevolmente necessarie per l’esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente legge e per l’esecuzione dello statuto.
Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente legge, l’organo di gestione congiunta non stipula alcun contratto relativo alla manutenzione e alla gestione di qualsiasi edificio o terreno destinato alla suddivisione in parcelle e alla proprietà comune nella zona di sviluppo per un periodo superiore a dodici mesi.
Dove
gestione congiunta del corpo comporta alcuna spesa o esegue riparazioni, di lavoro o di un atto che non è richiesto o autorizzato da o sotto questa Parte, ovvero da, o sotto qualsiasi altra forma di diritto di eseguire, indipendentemente dal fatto che o non è stata effettuata la spesa o le riparazioni, di lavoro o di agire o è stata eseguita conseguente al servizio di qualsiasi comunicazione o l’ordine su di esso da parte di qualsiasi Governo o autorità legale; e
le spese o le riparazioni, di lavoro o di atto di cui al paragrafo (a) o è stato reso necessario a causa di dolo o negligenza o omissione da parte di, o la violazione di qualsiasi disposizione di legge da parte di, pacco proprietario o il locatario, l’affittuario, il licenziatario o invitato,
l’importo della spesa di tutti i soldi spesi dal comune la gestione del corpo nell’eseguire le riparazioni, di lavoro o di un atto deve essere recuperata da che pacco, il proprietario di un debito in un’azione in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente, o davanti al Tribunale.
(5) La generalità della presente sezione non è pregiudicata da altre disposizioni della presente parte che conferiscono un potere o impongono un dovere all’organo di gestione comune.